Art. 14

Esclusioni

In vigore dal 14 gen 2021
1. Fermo restando l'obbligo di notifica di cui all', commi 2-bis e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i poteri speciali di cui al medesimo , relativi a imprese che detengono uno o più degli attivi individuati ai sensi del presente decreto, si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, compresa la protezione degli interessi essenziali dello Stato alla tutela della sicurezza e del funzionamento delle reti e degli impianti e della continuità degli approvvigionamenti, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale, connessa a uno specifico rapporto concessorio. 2. Fermo restando l'obbligo di notifica di cui all', commi 2-bis e 5 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, l'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo non si applica alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea non comportano trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento della società o modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. 3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-18;179#art-14

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