Art. 12
Prodotti a duplice uso
In vigore dal 14 gen 2021
1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all' le attività economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto i prodotti a duplice uso indicati all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-18;179#art-12