Art. 11

Surroga del Fondo di garanzia

In vigore dal 30 giu 2020
1. In relazione agli interventi effettuati, il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento, il gestore si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca, nonché dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia.
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