Art. 7
Contratto di anticipo TFS/TFR
In vigore dal 30 giu 2020
1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR è predisposta dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro.
2. Il contratto di anticipo TFS/TFR si perfeziona con l'accettazione della proposta di cui al comma 1 da parte della banca.
L'efficacia di tale contratto resta comunque condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore di cui al precedente , comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-04-22;51#art-7