Art. 16

Trattamento e sicurezza dei dati

In vigore dal 30 giu 2020
1. La banca, gli enti erogatori e l'INPS, in qualità di gestore, sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del presente decreto. 2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3. I flussi informativi previsti dall'Accordo quadro di cui all' ed i dati trattati dalle banche, dagli enti erogatori e dall'INPS, in qualità di gestore, devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalità di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalità di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.
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