Art. 15

Accordo quadro

In vigore dal 30 giu 2020
1. L'Accordo quadro definisce il tasso di interesse da corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, i termini e le modalità di adesione da parte della banca e le modalità di adeguamento del contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto-legge, i cui oneri in ogni caso rimangono a carico del richiedente, nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. L'Accordo quadro prevede la revisione delle condizioni economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare e del mercato. 2. Resta salva la facoltà per le banche aderenti all'Accordo quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente.
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