Sez. III

Art. 12

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze

In vigore dal 5 ott 2023
1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all', comma 1, lettere a), b) e c). A tali fini, la direzione: a) assicura l'acquisizione sistematica dei flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali; b) predispone analisi, studi, indagini e simulazioni per l'elaborazione delle politiche in materia fiscale, in ambito nazionale, europeo e internazionale; c) gestisce modelli per la previsione e il monitoraggio delle entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale; e) concorre all'elaborazione delle proposte di politica fiscale in relazione alle quali svolge attività di analisi nella fase di predisposizione degli interventi e nella fase di monitoraggio degli effetti dell'attuazione; f) valuta gli effetti derivanti dall'adozione dei provvedimenti fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul bilancio dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria; g) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a modelli disaggregati in materia di finanza locale; h) gestisce i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica nelle materie di competenza; i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici e computazionali ai fini delle valutazioni di politica fiscale ed elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di contrasto all'evasione; l) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; m) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie. 2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all', comma 1, lettere d), e), f) e g). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione: a) effettua, anche attraverso la collaborazione con gli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione e la revisione o il riordino della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale; b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione; c) predispone schemi normativi e provvedimenti necessari al recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di impatto della regolazione; d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione; e) collabora con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini del relativo contenzioso; f) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti di competenza; g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici del Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti, convenzioni e contratti; h) cura la predisposizione degli atti relativi al contenzioso innanzi alla Corte costituzionale e agli organi di giustizia ordinaria, amministrativa e contabile; i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscale. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, con riferimento ai tributi regionali e locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera a) alla lettera i), la Direzione: j) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia; l) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali; m) effettua l'esame delle leggi delle regioni e delle province autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e cura la pubblicazione dei dati necessari per l'applicazione dei tributi regionali; n) effettua l'esame, la raccolta e la pubblicazione delle delibere e dei regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali, anche ai fini dell'impugnativa di cui all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; o) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; p) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualità dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all', commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali; q) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. 3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all', comma 1, lettere i), l) e m). A tali fini, la Direzione: a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; b) formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie; d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; e) monitora l'andamento gestionale, gli assetti organizzativi e i fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro; f) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico; g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra esse e gli altri enti della fiscalità; h) svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999; i) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate dal Dipartimento; j) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico-finanziario delle agenzie e degli altri enti della fiscalità in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e degli altri enti della fiscalità; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno; k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera l), dell' sulle agenzie fiscali e sull'Agenzia delle entrate-riscossione; l) predispone la relazione annuale sull'attività del Garante del contribuente di cui all', comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale e negli altri ambiti di competenza; n) svolge l'attività prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo. 4. La Direzione rapporti fiscali europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, europea e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi. La Direzione, inoltre, assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione: a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali, anche assicurando la conformità delle normative interne agli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale; c) cura l'elaborazione dei testi di esecuzione e di attuazione della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica; d) cura le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea, con gli organismi e le istituzioni finanziarie internazionali nelle materie di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività; e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati nelle materie di competenza anche coordinando, ove necessario, la partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza; f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale all'elaborazione dei testi normativi necessari all'attuazione del diritto dell'Unione europea e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede unionale e internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie; h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri Stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; i) coordina ed effettua il monitoraggio delle attività di assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di sviluppo realizzate dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della loro rendicontazione per la verifica degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. In materia di assistenza amministrativa internazionale in ambito doganale la Direzione gestisce l'attività dell'Ufficio centrale di coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018, in attuazione dell', della legge 30 dicembre 2008, n. 217 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (Convenzione Napoli II). In tale ambito, coordina le attività previste dalla suddetta Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste di informazioni pervenute e dei relativi esiti, nonché dei casi di cooperazione diretta di cui all', comma 2 della Convenzione e delle forme di assistenza spontanea di cui agli della Convenzione. 5. La Direzione sistema informativo della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del Dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all', comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione: a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità e svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; b) coordina e assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta; c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, mediante la programmazione dei fabbisogni e l'acquisizione delle risorse informatiche del Dipartimento, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi; d) definisce le norme tecniche e organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità, nonché per l'interoperabilità con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall', commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) gestisce le relazioni con l'Agenzia per l'Italia digitale e gli altri enti esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione nel sistema informativo della fiscalità avvenga nel rispetto degli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale e della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; f) gestisce i sistemi informativi e la cooperazione applicativa, nonché i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni generali del Dipartimento, l'applicabilità delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica; g) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti della società di cui all'art 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) svolge l'attività prelegislativa e normativa connessa alle funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici per laformulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo; i) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito europeo e internazionale per le tematiche connesse all'operatività del Sistema informativo della fiscalità e negli altri ambiti di competenza. 6. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell', comma 1, lettera o), le seguenti funzioni: a) provvede all'organizzazione e al coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari e dell'attività di supporto all'attività giurisdizionale; b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi relativi al processo tributario e all'attività degli uffici giudiziari; c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonché sul valore economico delle controversie avviate e definite e alla predisposizione della relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia tributaria e predispone le relative stime di gettito; e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di spese di giustizia nel processo tributario e provvede alla gestione e al coordinamento del relativo contenzioso; f) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonché i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; g) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; h) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite al processo tributario; i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione del personale giudicante; l) svolge attività di vigilanza e di audit sugli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria proponendo le necessarie misure organizzative, in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attività giurisdizionale; m) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente; n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario e l'elenco nazionale di cui all', comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario. p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane e della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari. Cura l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-26;103#art-12

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