Sez. III
Art. 11
Competenze del Dipartimento delle finanze
In vigore dal 10 ago 2022
1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali e delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale;
b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;
c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali;
d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito nazionale, europeo e internazionale; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità;
f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) verifica delle modalità di assolvimento degli obblighi tributari rispetto alle esigenze di semplificazione nonché di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;
h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali per le materie di competenza del Dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico;
i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità;
l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione alle quali: ferma rimanendo l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico nonché di alta vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti della fiscalità; svolge le attività istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate;
m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attività del Ministro di alta vigilanza, le modalità di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri enti della fiscalità di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità;
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia; gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza tecnica di cui all' del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell', comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attività amministrativa; attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attività prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalità;
d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalità;
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento tre posti di funzione di livello dirigenziale generale.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.
Note all'articolo
- Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 4) che "Per le specifiche finalita' di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019 e' incrementato di una unita', i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-26;103#art-11