Sez. II

Art. 10

Uffici centrali di bilancio

In vigore dal 10 ago 2022
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale: a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si articola in uffici dirigenziali non generali; b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali; c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali; d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali; e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali; f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali; g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici dirigenziali non generali; h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della transizione ecologica, che si articola in uffici dirigenziali non generali; i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si articola in uffici dirigenziali non generali; l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali; m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali; n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali; n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali; o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della cultura, che si articola in uffici dirigenziali non generali; o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali. 2. Le modalità organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all', comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda più Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresì alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento. 3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni: a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi con atto amministrativo; b) effettuano gli adempimenti relativi alla predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia relativamente al conto del bilancio, che al conto del patrimonio; c) esercitano, sia in via preventiva che successiva, anche a campione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di spesa, risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti. Verificano l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma; d) effettuano, in via successiva, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresì, il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili; e) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attività finanziaria, ai fini indicati dall', comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di cui all'articolo 38-bis della legge n. 196 del 2009; g) effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonché delle attività svolte; h) effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell' comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011; i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme; j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio; k) svolgono le attività delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento; l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-26;103#art-10

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