Art. 8
Disposizioni in materia di personale
In vigore dal 19 apr 2018
1. Per lo svolgimento delle attività scientifiche, la Fondazione si avvale di scienziati ed esperti, assunti in prevalenza a tempo determinato, con procedura competitiva internazionale e nel rispetto delle modalità individuate nel progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole». Le modalità di reclutamento e la gestione del personale sono disciplinate dal Consiglio di sorveglianza, assicurando la prevalenza di contratti a tempo determinato e garantendo la continuità nello svolgimento delle attività scientifiche e la funzionalità organizzativa della Fondazione.
2. Per lo svolgimento delle attività amministrative, la Fondazione può avvalersi, altresì, di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi ai principi di pubblicità e trasparenza della selezione secondo le modalità indicate da apposito regolamento adottato dal Consiglio di sorveglianza, con particolare riferimento alla valutazione del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da coprire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-02-27;28#art-8