Art. 3
Spese correnti di funzionamento
In vigore dal 19 apr 2018
1. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
2. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento individuate nelle spese di logistica e di amministrazione; il fabbisogno economico per le predette voci di spesa è determinato in rapporto al fabbisogno per le voci di spesa direttamente imputabili alle attività di ricerca e in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri e parametri di efficacia e di efficienza definiti nel documento di programmazione di cui all', comma 1. Il bilancio di esercizio della Fondazione presenta un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalità di cui all' e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-02-27;28#art-3