Art. 7
Disposizioni in materia di bilanci
In vigore dal 19 apr 2018
1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Comitato di gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo corredati della relazione del Collegio dei revisori.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Comitato di gestione, il bilancio di esercizio corredato della relazione del Collegio dei revisori. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di società di capitali. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio di sorveglianza, è trasmesso alle amministrazioni vigilanti. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-02-27;28#art-7