Art. 9
Vigilanza e controllo
In vigore dal 19 apr 2018
1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta, prevista dallo Statuto. Possono, inoltre, essere richieste relazioni ulteriori da parte dei membri fondatori. Nello statuto sono indicati gli atti da sottoporre a preventiva autorizzazione dei Ministeri vigilanti in relazione al compimento di operazioni finanziarie complesse o per la costituzione o partecipazione ad organismi diversi in funzione degli obiettivi di ricerca.
2. In caso di grave inosservanza della legge istitutiva della Fondazione o del presente regolamento o dello Statuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, si procede alla revoca dei componenti del Comitato di gestione. Il Consiglio di sorveglianza provvede alla nomina dei componenti in sostituzione di quelli revocati.
3. La Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, ai sensi dell' della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. La Fondazione si avvale di una Commissione per la valutazione strategica, composta da cinque scienziati internazionali ed esperti internazionali di sanità pubblica, designati dal Consiglio europeo della ricerca, ed opera con le modalità stabilite dallo Statuto. La Commissione è preposta alla valutazione complessiva dei risultati ottenuti dalla Fondazione. Nello statuto sono definite le modalità di approvazione del piano programmatico dell'attività scientifica della Fondazione che stabilisce per ogni triennio gli specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca, nonché gli indicatori volti alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. Nel piano programmatico sono anche indicati criteri e modalità del raccordo con il sistema universitario e degli enti di ricerca per gli obiettivi individuati.
5. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-02-27;28#art-9