Capo III
Art. 14
Presentazione e verifica della relazione VIR
In vigore dal 15 dic 2017
1. L'Amministrazione elabora la relazione VIR, che documenta l'analisi di cui all' e i risultati delle valutazioni svolte.
2. La relazione VIR è inviata al DAGL, che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL può richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, ai fini della validazione della relazione VIR.
3. La relazione VIR, una volta validata, è pubblicata sul sito dell'Amministrazione che ha condotto la verifica di impatto, nonché sul sito del Governo, e trasmessa al Parlamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-09-15;169#art-14