Capo V

Art. 19

Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR

In vigore dal 15 dic 2017
1. La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da presentare al Parlamento ai sensi dell', comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, riporta i seguenti elementi informativi: a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno; b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR; c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva; d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni; e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie; f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell' e loro aggiornamenti; g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorità indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale; h) eventuali criticità riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR; i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacità istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni. 2. Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette al DAGL una relazione con gli elementi informativi di cui al comma 1 relativi all'anno precedente. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-09-15;169#art-19

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