Capo VI
Art. 21
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 15 dic 2017
1. Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall', comma 1.
2. In sede di prima applicazione il piano di cui all' è adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall', comma 1.
3. Le Amministrazioni si adeguano alle indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione di cui all', comma 7, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall', comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 settembre 2017
Il Presidente: Gentiloni Silveri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 2202
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-09-15;169#art-21