Capo II

Art. 9

Presentazione e verifica della relazione AIR

In vigore dal 15 dic 2017
1. Fatto salvo quanto previsto dall' per i decreti-legge, per ogni iniziativa normativa, per la quale non sia stata verificata dal DAGL la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all' o non sia stata concessa l'esenzione ai sensi dell', l'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR, che documenta l'analisi di cui all' e i risultati delle valutazioni svolte. 2. La relazione AIR è trasmessa al DAGL, per la relativa verifica, contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. 3. Il DAGL, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi, documentate nella relazione AIR, e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL può richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, formulando eventuale avviso ostativo in caso di mancato adeguamento della relazione AIR. L'avviso ostativo è comunicato al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, ai fini della decisione in ordine all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. 4. Per i disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche, la relazione AIR è trasmessa dall'Amministrazione proponente al DAGL successivamente all'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, unitamente a tale parere. 5. All'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, gli schemi regolamentari sono corredati di relazione AIR già verificata dal DAGL. Per i regolamenti da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in caso di mancato riscontro o mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del DAGL entro sette giorni dalla ricezione della relazione AIR, la relazione stessa si intende positivamente verificata. 6. Per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri le proposte di atti normativi sono corredate di relazione AIR, salvo quanto diversamente disposto dagli . 7. La relazione AIR che accompagna il provvedimento, verificata dal DAGL, è trasmessa al Parlamento ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione proponente, nonché sul sito istituzionale del Governo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-09-15;169#art-9

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