Capo II
Art. 11
Partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE - AIR in fase ascendente
In vigore dal 15 dic 2017
1. Ai fini della relazione di cui all', comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le Amministrazioni svolgono un'analisi di impatto sui progetti di atti dell'Unione europea significativi per il loro impatto nazionale, secondo le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all', comma 1.
2. Obiettivo dell'analisi di cui al comma 1 è fornire in tempo utile elementi informativi volti ad evidenziare gli effetti attesi delle proposte normative all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e supportare il Governo nel corso delle procedure di consultazione avviate da tali istituzioni, nonché nell'ambito dell'attività legislativa a livello europeo.
3. Le Amministrazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma di lavoro della Commissione europea, comunicano al DAGL l'elenco dei progetti di atti dell'Unione europea sui quali sarà svolta l'analisi di impatto di cui al comma 1, nonché, successivamente, le eventuali modifiche a tale elenco.
4. L'analisi di impatto di cui al comma 1 è avviata contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3.
5. In riferimento ai progetti di atti dell'Unione europea di cui al comma 3, il Comitato tecnico di valutazione (CTV) comunica al DAGL le consultazioni promosse dalla Commissione europea a cui le Amministrazioni, nonché lo stesso CTV, intendono partecipare.
6. Ai fini della consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, di cui all'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il CTV e le Amministrazioni competenti per materia, nei casi di svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, seguono le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all', comma 1.
Le Amministrazioni si avvalgono dei risultati di tali consultazioni, nonché degli altri elementi dell'analisi di impatto, per partecipare alle consultazioni promosse dalla Commissione europea.
7. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, nonché del CTV, riunioni di coordinamento per lo svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, inclusa la consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive di cui al comma 6.
8. Ai fini della redazione della relazione di cui all', comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i risultati dell'analisi d'impatto di cui al comma 1 sono trasmessi tempestivamente al DAGL per la loro verifica. I risultati dell'analisi, eventualmente integrati dall'Amministrazione competente a seguito di tale verifica, sono inviati al Dipartimento per le politiche europee e sono inseriti nella relazione di cui all', comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-09-15;169#art-11