Art. 7
Presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'età
In vigore dal 6 gen 2017
1. Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'età, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è comunque considerata minore.
2. Per le medesime finalità la minore età dell'interessato è altresì presunta nel caso di cui all', comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-11-10;234#art-7