Art. 5
Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età
In vigore dal 6 gen 2017
1. L'accertamento dell'età è condotto da parte di personale qualificato presso la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice ai sensi dell', comma 4, mediante la procedura di cui al comma 2; agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività progressiva. In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione.
2. La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi.
3. La procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell', comma 4, e conclusa entro i successivi venti giorni. La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile.
4. Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-11-10;234#art-5