Art. 3

Intervento dell'Autorità giudiziaria

In vigore dal 6 gen 2017
1. Quando, a conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 dell', permangono ragionevoli dubbi circa l'età del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'. L'atto informativo rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto dettagliato delle attività condotte per l'identificazione del presunto minore e dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4 dell'. 2. Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti già condotti. L'integrazione di cui al primo periodo è svolta immediatamente e comunque entro le successive quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti. 3. Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo di cui al comma 1 e degli accertamenti svolti ai sensi dell', eventualmente integrati ai sensi del comma 2, ritiene che non sussistono ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura di cui all'. 4. Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il Giudice individua, altresì, la struttura sanitaria pubblica dotata di equipe multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di cui all', avvalendosi, ove redatto, di un elenco di strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province autonome e dettando le conseguenti disposizioni.
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