Art. 6
Provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età
In vigore dal 6 gen 2017
Provvedimento conclusivo del procedimento
di determinazione dell'età
1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell' e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'età.
2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all', comma 3.
3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 è notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.
4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento è comunicato alla Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione alla procedura multidisciplinare; la Questura, ricorrendone i presupposti, dà comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento delle banche dati di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-11-10;234#art-6