Art. 7

Valutazione della prova attitudinale

In vigore dal 7 apr 2012
1) La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la Commissione d'esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente. 2) Il giudizio della Commissione è adeguatamente motivato. 3) In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. 4) In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato è ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell'interessato, nella prima sessione utile. 5) Costituisce valida giustificazione la documentata insorgenza di un imprevisto o di una causa di forza maggiore, che ha oggettivamente impedito al candidato di presentarsi nella data fissata per le prove attitudinali. 6) A seguito del superamento della prova attitudinale, l'Ufficio per lo Sport rilascia al richiedente il decreto direttoriale di riconoscimento del titolo professionale.
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