Art. 2

Avvio delle procedure

In vigore dal 7 apr 2012
1) Il richiedente trasmette all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale di maestro di sci o di maestro di snowboard conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 2) Allo stesso Ufficio per lo Sport è trasmessa istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale relativo al maestro di sci o al maestro di snowboard conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ai quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
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