Art. 3

Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

In vigore dal 7 apr 2012
Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali 1) L'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente , secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza di servizi. 2) La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentante nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato ed uno della Federazione sportiva corrispondente, redigendo apposito verbale. 3) Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con motivato decreto direttoriale, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4) L'Ufficio per lo Sport, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformità al parere espresso dalla Conferenza di servizi, è subordinato al superamento delle misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo, adotta il decreto direttoriale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto è trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame. 5) Il decreto di riconoscimento è rilasciato dall'Ufficio per lo Sport solo a seguito del superamento della prova attitudinale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-11-08;237#art-3

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