Art. 4
Misure compensative
In vigore dal 7 apr 2012
1) Nell'ambito delle procedure di cui al precedente , qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di una prova attitudinale stabilita dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi.
2) Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si applica quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo è subordinato al superamento della misura compensativa, compete all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, la scelta della misura compensativa.
3) La prova attitudinale prevista dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo, consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione. Essa si articola in una prova tecnica ed una teorica, e verte sulle materie individuate nel decreto direttoriale di cui al precedente , comma 4, in conformità ai contenuti e alle materie indicate dall' della legge 8 marzo 1991, n. 81, tra quelle costituenti l'ordinamento didattico vigente concernente la professione di riferimento, le quali, sulla base del confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza è condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione.
4) La prova tecnica consiste in una dimostrazione di competenze e abilità inerenti l'esercizio della professione, riferite a casi operativi.
5) Alla prova orale il candidato può accedere previo superamento della prova tecnica.
6) La prova attitudinale si svolge presso sedi decentrate da individuarsi attraverso apposita convenzione tra la «struttura» e l'Ufficio per lo Sport.
7) Della data, del luogo e dell'ora della prova è data comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima dell'espletamento della prova stessa. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri indicati all' per l'espletamento della prova attitudinale.
8) Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo è disposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-11-08;237#art-4