Art. 5
Responsabile della banca di dati informatica
In vigore dal 4 giu 2006
1. Il titolare del trattamento designa uno o più responsabili della banca di dati cui saranno affidati i seguenti compiti:
a) verificare l'acquisizione dei dati per la costituzione e la tenuta della banca di dati; assicurare la completezza e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti;
b) verificare che i dati trattati siano necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi ed ai compiti attribuiti, valutando specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti;
c) curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;
d) impartire disposizioni operative per la sicurezza della banca di dati e dei procedimenti di gestione e trattamento degli stessi, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
e) assicurare l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il responsabile per il trattamento dei dati procede, in accordo con il titolare, all'individuazione degli incaricati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-03-07;187#art-5