Art. 1

Istituzione e finalità della banca di dati

In vigore dal 4 giu 2006
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 95, comma 1, e 97 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare, gli articoli 18 e 19 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002, recante «Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nella pubblica amministrazione», del 18 dicembre 2003, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004» e del 19 dicembre 2003, recante «Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il proprio decreto 23 aprile 2005 recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006, n. 711; Adotta il seguente regolamento: . Istituzione e finalità della banca di dati 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, di seguito denominato Dipartimento, la banca di dati informatica Guida agli investimenti locali, denominata «Opportunità Territoriali di Investimento». 2. Nella banca di dati sono raccolti dati anonimi anche aggregati per scopi statistici sul contesto-socio-economico di aree industriali determinate; dati relativi alle leggi nazionali e regionali di incentivazione alle attività produttive e dati relativi ad impianti e stabilimenti produttivi ove si sono verificate rilevanti crisi aziendali inseriti in specifiche schede informative, corredate di immagini. 3. La finalità della banca di dati è la promozione di opportunità di investimento nelle aree di grave crisi industriale presenti sul territorio nazionale per agevolare la reindustrializzazione e lo sviluppo dell'economia locale, tramite la diffusione sulla rete telematica internet, anche in lingue straniere, dei dati di cui all'. 4. La banca di dati informatica è uno degli strumenti tecnici di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, tra cui: «Il Dipartimento opera altresì in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-03-07;187#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo