Art. 3
Tenuta e conservazione della banca di dati informatica
In vigore dal 4 giu 2006
1. La banca di dati è tenuta secondo i principi di trasparenza, necessità, completezza, pertinenza e non eccedenza dei dati, ai sensi degli del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati trattati in via informatica sono conservati fino alla positiva conclusione di eventuali trattative in corso e comunque per un tempo non superiore a tre anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-03-07;187#art-3