Art. 7

Trattamento e sicurezza dei dati

In vigore dal 4 giu 2006
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali può effettuare, ai sensi dell', comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, blocco, interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. 2. Il trattamento mediante strumenti elettronici è effettuato con le regole del Disciplinare tecnico - Allegato B del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 marzo 2006 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 398
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