Art. 5
Disposizioni finali
In vigore dal 25 gen 2005
1. Il credito di imposta è concesso subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee. Della decisione adottata dalle Autorità europee è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2004
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri Bonaiuti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 41
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-12-21;318#art-5