Art. 5

Disposizioni finali

In vigore dal 25 gen 2005
1. Il credito di imposta è concesso subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee. Della decisione adottata dalle Autorità europee è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2004 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bonaiuti Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 41
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