Art. 3
Modalità di fruizione del credito d'imposta
In vigore dal 25 gen 2005
1. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in sede di versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data del riconoscimento dell'agevolazione di cui all', comma 1. Il credito di imposta non utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento del beneficio può essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo.
2. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta spettante sono indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo.
3. Nei casi di opzione per la tassazione di gruppo è consentita la cessione del credito d'imposta al consolidante ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-12-21;318#art-3