Art. 4

Controlli e revoche dell'agevolazione

In vigore dal 25 gen 2005
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta, i relativi importi a ciascuna spettanti, nonché i dati relativi agli eventuali provvedimenti adottati di revoca del beneficio. 2. Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, il Dipartimento lo comunica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del credito di imposta. 3. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli istituzionali degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria. 4. In caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-12-21;318#art-4

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