Art. 1
Presentazione delle domande
In vigore dal 25 gen 2005
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l', commi da 181 a 186 e 189 che riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed alle imprese editrici di libri un credito di imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004;
Visto in particolare il citato , comma 181, della medesima legge n. 350 del 2003 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta predetto anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro;
Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 che ha delegato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio On.le Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione e editoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2004;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il presente regolamento:
.
Presentazione delle domande
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta di cui all', comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e le imprese editrici di libri presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
a) gli elementi identificativi dell'impresa, ivi compreso il codice fiscale;
b) gli estremi di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione;
c) l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi della lettera d);
d) l'impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall'approvazione, dal quale deve risultare in modo evidenziato, la spesa sostenuta per l'acquisto della carta detraibile ai sensi dell', commi da 181 a 183 della citata legge n. 350 del 2003.
2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) l'inerenza delle spese sostenute per l'acquisto della carta nell'anno 2004, alle tipologie di prodotti editoriali non espressamente escluse dal beneficio, ai sensi del comma 183 del predetto della legge n. 350 del 2003;
b) l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda;
c) limitatamente alle imprese editrici di libri, di non essere soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione;
d) che la spesa per la carta si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
e) che la spesa sostenuta per l'acquisto della carta è riferita a quella utilizzata nell'anno 2004 per la stampa delle testate e dei libri editi;
f) che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.
3. Le domande sono inoltrate esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali, via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-12-21;318#art-1