Art. 8

Regole tecniche e di sicurezza

In vigore dal 10 dic 1999
1. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all', comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti d'identità elettronici di cui al presente decreto, specificate le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonché stabilite le modalità di verifica da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza. 2. In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le modalità di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti. 3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilità dei documenti in corso di validità. 4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.
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