Art. 7
Pagamenti informatici
In vigore dal 10 dic 1999
1. La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, dellemodalità di inserimento e validazione dei dati necessari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-10-22;437#art-7