Art. 2

Rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico

In vigore dal 10 dic 1999
Rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico 1. La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico sono rilasciati dal comune di residenza o d'iscrizione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto e dal decreto di cui all'. 2. Il documento d'identità elettronico è rilasciato a seguito della prima iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo è facoltativo. Se non rinnovato, il documento conserva validità unicamente quale documento di attribuzione del codice fiscale. 3. Il Ministero delle finanze genera ed assegna alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni con le procedure di cui all', comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994. La procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-10-22;437#art-2

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