Art. 11
Norme transitorie
In vigore dal 10 dic 1999
1. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilita la data a decorrere dalla quale i comuni possono rilasciare la carta d'identità elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo, nonché il documento d'identità elettronico di cui al presente decreto.
2. Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 1, la carta d'identità è rilasciata soltanto su supporto informatico.
3. I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi informativi automatizzati in attuazione di quanto stabilito dal presente decreto, attenendosi altresì alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 1999
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 291
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-10-22;437#art-11