Art. 8

Eventi eccezionali

In vigore dal 28 gen 1999
1. Qualora il tabaccaio non abbia potuto svolgere le attività connesse con lo svolgimento del servizio, a causa di eventi dichiarati eccezionali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attività. 2. Qualora il sistema informatico di cui all', comma 1, non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente decreto, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata con dichiarazione del gestore del sistema informatico rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-01-25;11#art-8

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