Art. 2
Modalità di trasmissione e di utilizzo dei dati relativi alla riscossione
In vigore dal 28 gen 1999
Modalità di trasmissione e di utilizzo dei dati
relativi alla riscossione
1. Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria.
2. Il sistema informatico deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
3. Le modalità di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono definite d'intesa tra le regioni interessate e le associazioni di categoria dei tabaccai, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.
4. I tabaccai ed il gestore del sistema informatico definiscono convenzionalmente i reciproci rapporti economici.
5. I tabaccai ed i gestori del sistema informatico possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-01-25;11#art-2