Art. 10
Entrata in vigore
In vigore dal 28 gen 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 gennaio 1999
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro delle finanze
Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 30
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-01-25;11#art-10