Art. 9

Trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita

In vigore dal 28 gen 1999
Trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita 1. Il servizio si intende trasferito al nuovo titolare della rivendita nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-01-25;11#art-9

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