Art. 4
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
In vigore dal 14 gen 1999
1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'aministrazione, il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.
2. Sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'ufficio di gabinetto.
3. Il Ministro può costituire commissioni di studio e gruppi di lavoro nonché avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-11-19;456#art-4