Art. 6
Capo del Dipartimento
In vigore dal 14 gen 1999
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.
2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli del presente regolamento.
3. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-11-19;456#art-6