Art. 1

Istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali

In vigore dal 14 gen 1999
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 recante "Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le riforme istituzionali; Visto l' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639; Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni delegate; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 novembre 1998; D'intesa con il Ministro per le riforme istituzionali; Adotta il seguente regolamento: . Istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per le riforme istituzionali, affidato alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali.
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