Art. 4 · Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 4

4 / 8

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

In vigore dal 14 gen 1999
1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'aministrazione, il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa. 2. Sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'ufficio di gabinetto. 3. Il Ministro può costituire commissioni di studio e gruppi di lavoro nonché avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-11-19;456#art-4