Art. 6

Termine finale del procedimento

In vigore dal 11 set 1998
1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento della funzione pubblica abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 5. Quando la legge preveda che la anda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenziorifiuto o del silenzioassenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzioassenso o di silenziorifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-06-30;310#art-6

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