Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
In vigore dal 11 set 1998
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento della funzione pubblica abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica, della richiesta o della proposta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-06-30;310#art-2