Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 set 1998
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323; Visto il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare talune funzioni, comprese quelle attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relative a tutte le materie che riguardano l'area della Funzione pubblica; Considerate le modificazioni intervenute nell'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, e del decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323; Ritenuto che le modificazioni predette rendono necessario acquisire di nuovo il prescritto parere da parte del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 giugno 1998; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza del Dipartimento della funzione pubblica devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-06-30;310#art-1

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