Art. 11
Integrazione e modificazione del presente regolamento
In vigore dal 11 set 1998
Integrazione e modificazione
del presente regolamento
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Dipartimento della funzione pubblica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-06-30;310#art-11